Consiglio Parrocchiale per gli affari Economici

Il Codice di diritto canonico n. 537 stabilisce: «In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli Affari Economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia».
Il Consiglio è rinnovabile periodicamente.
Le persone del Consiglio per gli A.E. vengono scelte nella comunità parrocchiale fra quelle che hanno disponibilità, capacità e conoscenza della legge in ordine all’amministrazione; sono persone attive nella comunità parrocchiale, godono stima per la loro testimonianza di vita cristiana e integrità morale.
A norma dei Can. 537 e 532, il Presidente del C.A.E. è il Parroco; egli rappresenta la parrocchia a norma di diritto in tutti i negozi giuridici; deve curare che i beni della parrocchia siano amministrati a norma di diritto. Il compito del C.A.E. è di aiutare il Parroco con il consiglio nell’amministrazione dei beni appartenenti alla parrocchia; pertanto ha funzione consultiva.
All’amministrazione della parrocchia competono i redditi patrimoniali, tutti gli introiti vari da questue, donazioni, offerte destinate alla parrocchia stessa. Il C.A.E., in ottemperanza alle disposizioni dell’Ordinario diocesano e alla indicazione del Parroco predispone, a tempo debito, il bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle uscite. Il Parroco è tenuto, ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, a presentare all’Ordinario diocesano (Can. 1287) il bilancio consuntivo dell’anno precedente con il parere del C.A.E.
Per gli atti amministrativi che richiedono l’autorizzazione dell’Ordinario, il Parroco allega alla richiesta il parere motivato del C.A.E.; a norma di diritto tutti gli atti e negozi giuridici di amministrazione straordinaria necessitano dell’autorizzazione dell’Ordinario.